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sezione potrebbero non essere aggiornate.
Per gli AA/VV on duty: vi ringraziamo in anticipo se ci aiuterete
a mantenere aggiornate le procedure contenute in questa sezione. Grazie.
L’ assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione
civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo
i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo
ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale,
delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle
attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della
vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti
norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
Beneficiari dell’assistenza: ….l’assistenza viene erogata:
al personale di volo di cui all’art. 732 del codice della navigazione,
in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Competenze: L’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo
e dell’aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, e’
assicurata in Italia dall’Azienda Sanitaria locale nel cui territorio
gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti,
temporanea dimora.
L’assistenza sanitaria al personale in navigazione.., agli aeronaviganti
in costanza del rapporto di lavoro, e’ assicurata in Italia e all’estero
dal Ministero della Sanità, per tutto il periodo di malattia contratta
nelle predette situazioni. Le funzioni medico - legali nei confronti del personale
navigante.., e dell’aviazione civile, sono di competenza dello Stato.
Assistenza nel territorio italiano
il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza
di qualsiasi Azienda sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni
di servizio. Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero
della sanità svolgono direttamente le funzioni medico legali, ed
assicurano l’erogazione di prestazioni sanitarie avvalendosi anche
dei presidi e dei servizi della A.S.L. di zona, nonche’, ove occorre,
in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale
sanitario a rapporto convenzionale
Assistenza in territorio estero:
agli aventi diritto all’assistenza che, durante la navigazione aerea
ovvero durante le soste dell’aeromobile o durante i periodi di avvicendamento
in aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità
di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di
pronto rimpatrio per l’interessato, e’ assicurata l’assistenza
in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto
legislativo concernente l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all’estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Le spese per l’assistenza all’estero in forma indiretta e quelle
di trasporto dell’infermo in Italia da una località estera
ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall’impresa
di navigazione aerea e rimborsate dal Ministero della Sanità.
Il trasporto dell’infermo deve essere preventivamente autorizzato
dall’autorità consolare competente o dal medico fiduciario.
Si prescinde dall’autorizzazione nel caso di eccezionale gravità
e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede
il Ministero della Sanità. Le domande di rimborso devono essere inoltrate
al Ministero della Sanità entro tre mesi dall’effettuazione
della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi
i casi in cui l’impresa o l’interessato dimostrino di non avere
potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della Sanità dispone, con provvedimento motivato in
base al giudizio di congruità espresso dallo stesso ministero o dal
medico fiduciario o dall’autorità consolare italiana o, in
mancanza, dalla competente autorità dello stato in cui e’ erogata
l’assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più
ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro
motivo.
I casi di assistenza all’estero al personale navigante devono essere
immediatamente comunicati al Ministero della Sanità e all’ufficio
da cui l’interessato stesso dipende a cura dell’autorità
consolare.
La suddetta assistenza sanitaria in territorio estero spetta anche ai familiari
che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale.
Prestazioni Medico Legali
Agli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare restano affidate
- con oneri a carico del Ministero della Sanità - le visite di prima
iscrizione negli albi e nei registri della gente dell’aria, le visite
periodiche di idoneità e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia
di durata superiore a venti giorni consecutivi.
Assistenza sanitaria sul territorio nazionale
Procedure per usufruire delle prestazioni in forma diretta:
Il navigante, che risiede o si trovi temporaneamente in una località
dove esiste un ambulatorio direttamente gestito dal Ministero della Sanità,
o dove sia operante un medico fiduciario del Ministero stesso, per ottenere
le prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio
o al medico fiduciario.
Eventuali variazioni di domicilio in corso di cura, dovranno essere tempestivamente
comunicate al medico presso cui il navigante e’ in cura. Il navigante
che risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista
sia di un ambulatorio a gestione diretta del Ministero della Sanità,
sia di un medico fiduciario, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente
esibendo la tessera di assistenza.
Le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie ed i limiti delle
stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani
ivi residenti, compreso il pagamento di eventuali ticket. Nei casi in cui
e’ previsto il ricorso all’ assistenza in forma indiretta, l’interessato
deve inoltrare al SASN competente apposita domanda di rimborso, debitamente
corredata della documentazione originale di spesa, entro il termine di tre
mesi dalla effettuazione della spesa stessa, a pena di decadenza dal diritto
al rimborso, salvo i casi derivanti da documentati motivi di forza maggiore.
Assistenza domiciliare: è assicurata nelle località sedi di
ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Sanità, da sanitari
all’uopo convenzionati (medici domiciliari); nelle località
ove operano medici fiduciari, dai”fiduciari” stessi. Nelle zone
sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di medici fiduciari l’assistenza
medico-generica e’ assicurata dai medici
di medicina generale iscritti negli elenchi delle ASL (con il sistema delle
visite occasionali). Resta ferma la possibilità per il navigante
di usufruire dei servizi di guardia medica notturna o festiva della ASL.
I compensi per le prestazioni fornite dai medici di medicina generale e
dai servizi di guardia medica sono a carico della ASL competente.
Assistenza medico specialistica: nelle località sede di ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della Sanità, l’assistenza
medico specialistica è erogata su prescrizione del medico generico
ambulatoriale o domiciliare presso gli ambulatori stessi limitatamente alle
prestazioni ivi assicurate, ovvero su autorizzazione del medico generico
ambulatoriale presso presidi e ambulatori delle A.S.L., o con questi convenzionati.
L’assistenza specialistica in forma indiretta con diritto al rimborso
integrale delle spese sostenute, è concessa esclusivamente per comprovati
motivi d’urgenza legati alla attività lavorativa svolta sempre
che si tratti di prestazione assicurata dal S.S.N. e su preventiva autorizzazione
del S.A.S.N. Per ottenere il rimborso, l’interessato deve inoltrare
apposita domanda, corredata della documentazione originale di spesa, debitamente
quietanzata, della certificazione sanitaria e della documentazione dell’armatore
comprovante i motivi d’ urgenza.
Assistenza Farmaceutica: le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma
diretta su prescrizione rilasciata dai medici degli ambulatori a gestione
diretta o dai medici fiduciari o dagli altri medici che erogano l’assistenza
medico - generica e specialistica in forma diretta o convenzionata. Sono
prescrivibili, nei limiti e con le modalità previsti per le generalità
dei cittadini, i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico.
Sono altresì erogati in forma indiretta, su motivata prescrizione
medica, anche i preparati galenici e le specialità medicinali non
inclusi nel prontuario terapeutico nazionale richiesti per particolari patologie
e sempre che gli stessi siano necessari per completare il ciclo di cure
già iniziato all’estero.
Il navigante abile al lavoro prima della partenza dell’aeromobile può
usufruire, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche
sufficienti a coprire il proprio fabbisogno, in relazione alla durata presumibile
del viaggio e della permanenza all’estero. Fermo restando quanto previsto
dai precedenti commi, le prescrizioni farmaceutiche sono erogate in forma
indiretta, con il diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti
dal presente decreto, nei casi in cui l’assistito, per comprovati motivi
d’urgenza connessi con l’attività lavorativa svolta, sia
stato costretto a rivolgersi per la prescrizione a medici o strutture non
convenzionati. In tal caso l’interessato, per ottenere il rimborso delle
spese sostenute, deve inoltrare al SASN competente apposita domanda, corredata
della documentazione originale di spesa, evidenziando i motivi che non gli
hanno consentito di rivolgersi a medici o strutture convenzionati. Il SASN
procede ai rimborsi di cui sopra detraendo le quote di partecipazione alla
spesa previste dalla normativa in vigore (tickets), salvo che l’interessato
non ne sia esente.
Assistenza ospedaliera
L’assistenza ospedaliera e’ erogata in forma diretta
presso:
le strutture ospedaliere delle ASL;
le strutture convenzionate con le ASL;
le strutture convenzionate con il Ministero della Sanità.
Il ricovero, tranne casi di urgenza, e’ disposto da un medico ambulatoriale,
o fiduciario del Ministero della Sanità e, nelle zone sprovviste di
tale servizio, da un medico di medicina generale iscritto negli elenchi delle
Aziende Sanitarie Locali. In caso di ricovero d’urgenza, la ASL interessata
e’ tenuta a notificare tempestivamente il ricovero stesso al SASN competente
per territorio.
In forma indiretta
il ricorso all’ assistenza ospedaliera in forma indiretta
e’ consentito solo nei casi di preventiva autorizzazione del competente
SASN. In tali casi, sarà rimborsata, per ogni giornata di degenza,
una somma non superiore all’importo della retta di degenza fissata,
ai sensi dell’art. 5 della legge 29 Febbraio 1980, n. 33, per i ricoveri
presso i presidi pubblici dei cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale. Sono comunque escluse dal rimborso (rimangono cioè a carico
dell’assistito) le spese relative a tutti quei servizi che vengono
concessi in via opzionale (es. Camera singola infermiere personale, televisione,
telefono, uso del secondo letto per familiare, ecc.).
Per ottenere il rimborso, l’interessato dovrà inoltrare al SASN,
che ha concesso la preventiva autorizzazione al ricovero, apposita domanda
corredata della documentazione originale di spesa debitamente quietanzata.
Le spese sostenute per degenza e cure ospedaliere, finalizzate al recupero
della capacità lavorativa e che non possono essere differite al momento
del rientro in Italia, sono rimborsate per intero. Le prestazioni ospedaliere
devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della sanità.
RIMBORSI
La procedura per richiedere il rimborso è la seguente:
1) fattura in originale della spesa;
2) prescrizione medica;
3) copia Codice Fiscale;
4) copia Tesserino Cassa Marittima