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Assistenza sanitaria


Assistenza sanitaria NOTA IMPORTANTE: Alcune informazioni contenute in questa sezione potrebbero non essere aggiornate.
Per gli AA/VV on duty: vi ringraziamo in anticipo se ci aiuterete a mantenere aggiornate le procedure contenute in questa sezione. Grazie.

L’ assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
Beneficiari dell’assistenza: ….l’assistenza viene erogata: al personale di volo di cui all’art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Competenze: L’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, e’ assicurata in Italia dall’Azienda Sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora.
L’assistenza sanitaria al personale in navigazione.., agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, e’ assicurata in Italia e all’estero dal Ministero della Sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Le funzioni medico - legali nei confronti del personale navigante.., e dell’aviazione civile, sono di competenza dello Stato. Assistenza nel territorio italiano
il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi Azienda sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio. Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità svolgono direttamente le funzioni medico legali, ed assicurano l’erogazione di prestazioni sanitarie avvalendosi anche dei presidi e dei servizi della A.S.L. di zona, nonche’, ove occorre, in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale Assistenza in territorio estero:
agli aventi diritto all’assistenza che, durante la navigazione aerea ovvero durante le soste dell’aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l’interessato, e’ assicurata l’assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, salvo quanto previsto dal presente articolo. Le spese per l’assistenza all’estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell’infermo in Italia da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall’impresa di navigazione aerea e rimborsate dal Ministero della Sanità.
Il trasporto dell’infermo deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde dall’autorizzazione nel caso di eccezionale gravità e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della Sanità. Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della Sanità entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l’impresa o l’interessato dimostrino di non avere potuto rispettare i termini per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della Sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso ministero o dal medico fiduciario o dall’autorità consolare italiana o, in mancanza, dalla competente autorità dello stato in cui e’ erogata l’assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.
I casi di assistenza all’estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della Sanità e all’ufficio da cui l’interessato stesso dipende a cura dell’autorità consolare.
La suddetta assistenza sanitaria in territorio estero spetta anche ai familiari che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale. Prestazioni Medico Legali
Agli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare restano affidate - con oneri a carico del Ministero della Sanità - le visite di prima iscrizione negli albi e nei registri della gente dell’aria, le visite periodiche di idoneità e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia di durata superiore a venti giorni consecutivi.
Assistenza sanitaria sul territorio nazionale Procedure per usufruire delle prestazioni in forma diretta:

Il navigante, che risiede o si trovi temporaneamente in una località dove esiste un ambulatorio direttamente gestito dal Ministero della Sanità, o dove sia operante un medico fiduciario del Ministero stesso, per ottenere le prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio o al medico fiduciario.
Eventuali variazioni di domicilio in corso di cura, dovranno essere tempestivamente comunicate al medico presso cui il navigante e’ in cura. Il navigante che risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di un ambulatorio a gestione diretta del Ministero della Sanità, sia di un medico fiduciario, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente esibendo la tessera di assistenza.
Le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani ivi residenti, compreso il pagamento di eventuali ticket. Nei casi in cui e’ previsto il ricorso all’ assistenza in forma indiretta, l’interessato deve inoltrare al SASN competente apposita domanda di rimborso, debitamente corredata della documentazione originale di spesa, entro il termine di tre mesi dalla effettuazione della spesa stessa, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi derivanti da documentati motivi di forza maggiore.
Assistenza domiciliare: è assicurata nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Sanità, da sanitari all’uopo convenzionati (medici domiciliari); nelle località ove operano medici fiduciari, dai”fiduciari” stessi. Nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di medici fiduciari l’assistenza medico-generica e’ assicurata dai medici
di medicina generale iscritti negli elenchi delle ASL (con il sistema delle visite occasionali). Resta ferma la possibilità per il navigante di usufruire dei servizi di guardia medica notturna o festiva della ASL.
I compensi per le prestazioni fornite dai medici di medicina generale e dai servizi di guardia medica sono a carico della ASL competente.
Assistenza medico specialistica: nelle località sede di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Sanità, l’assistenza medico specialistica è erogata su prescrizione del medico generico ambulatoriale o domiciliare presso gli ambulatori stessi limitatamente alle prestazioni ivi assicurate, ovvero su autorizzazione del medico generico ambulatoriale presso presidi e ambulatori delle A.S.L., o con questi convenzionati. L’assistenza specialistica in forma indiretta con diritto al rimborso integrale delle spese sostenute, è concessa esclusivamente per comprovati motivi d’urgenza legati alla attività lavorativa svolta sempre che si tratti di prestazione assicurata dal S.S.N. e su preventiva autorizzazione del S.A.S.N. Per ottenere il rimborso, l’interessato deve inoltrare apposita domanda, corredata della documentazione originale di spesa, debitamente quietanzata, della certificazione sanitaria e della documentazione dell’armatore comprovante i motivi d’ urgenza.
Assistenza Farmaceutica: le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata dai medici degli ambulatori a gestione diretta o dai medici fiduciari o dagli altri medici che erogano l’assistenza medico - generica e specialistica in forma diretta o convenzionata. Sono prescrivibili, nei limiti e con le modalità previsti per le generalità dei cittadini, i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico.
Sono altresì erogati in forma indiretta, su motivata prescrizione medica, anche i preparati galenici e le specialità medicinali non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale richiesti per particolari patologie e sempre che gli stessi siano necessari per completare il ciclo di cure già iniziato all’estero.
Il navigante abile al lavoro prima della partenza dell’aeromobile può usufruire, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche sufficienti a coprire il proprio fabbisogno, in relazione alla durata presumibile del viaggio e della permanenza all’estero. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le prescrizioni farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con il diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal presente decreto, nei casi in cui l’assistito, per comprovati motivi d’urgenza connessi con l’attività lavorativa svolta, sia stato costretto a rivolgersi per la prescrizione a medici o strutture non convenzionati. In tal caso l’interessato, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve inoltrare al SASN competente apposita domanda, corredata della documentazione originale di spesa, evidenziando i motivi che non gli hanno consentito di rivolgersi a medici o strutture convenzionati. Il SASN procede ai rimborsi di cui sopra detraendo le quote di partecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore (tickets), salvo che l’interessato non ne sia esente.
Assistenza ospedaliera
L’assistenza ospedaliera e’ erogata in forma diretta presso:
le strutture ospedaliere delle ASL;
le strutture convenzionate con le ASL;
le strutture convenzionate con il Ministero della Sanità.
Il ricovero, tranne casi di urgenza, e’ disposto da un medico ambulatoriale, o fiduciario del Ministero della Sanità e, nelle zone sprovviste di tale servizio, da un medico di medicina generale iscritto negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali. In caso di ricovero d’urgenza, la ASL interessata e’ tenuta a notificare tempestivamente il ricovero stesso al SASN competente per territorio.
In forma indiretta

il ricorso all’ assistenza ospedaliera in forma indiretta e’ consentito solo nei casi di preventiva autorizzazione del competente SASN. In tali casi, sarà rimborsata, per ogni giornata di degenza, una somma non superiore all’importo della retta di degenza fissata, ai sensi dell’art. 5 della legge 29 Febbraio 1980, n. 33, per i ricoveri presso i presidi pubblici dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Sono comunque escluse dal rimborso (rimangono cioè a carico dell’assistito) le spese relative a tutti quei servizi che vengono concessi in via opzionale (es. Camera singola infermiere personale, televisione, telefono, uso del secondo letto per familiare, ecc.).
Per ottenere il rimborso, l’interessato dovrà inoltrare al SASN, che ha concesso la preventiva autorizzazione al ricovero, apposita domanda corredata della documentazione originale di spesa debitamente quietanzata. Le spese sostenute per degenza e cure ospedaliere, finalizzate al recupero della capacità lavorativa e che non possono essere differite al momento del rientro in Italia, sono rimborsate per intero. Le prestazioni ospedaliere devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della sanità.
RIMBORSI

La procedura per richiedere il rimborso è la seguente:
1) fattura in originale della spesa;
2) prescrizione medica;
3) copia Codice Fiscale;
4) copia Tesserino Cassa Marittima