Nei primi otto anni del bambino ciascun genitore, lavoratore dipendente, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità di seguito illustrate.
Inoltre, nel limite della durata individuale e complessiva, il diritto alla astensione facoltativa può essere esercitato dai genitori anche contemporaneamente.
L'astensione può essere fruita anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatta salva l'ipotesi in cui a esercitare il diritto per almeno tre mesi sia il padre: In tale caso il limite massimo complessivo dell'astensione dei genitori viene elevato a undici mesi.
Il diritto di astenersi dal lavoro compete:
• alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
• al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può utilizzare tutti i dieci mesi di astensione facoltativa.
Per esercitare il diritto ad astenersi dal lavoro, (legge 8 marzo 2000) il genitore è tenuto:
• salvo casi di oggettiva difficoltà, a preavvisare il datore di lavoro con un periodo non inferiore a quindici giorni;
• presentare il certificato di nascita del bambino o uno stato di famiglia;
• redigere l'apposita domanda presso l'ufficio competente.
Per i periodi di astensione facoltativa, al lavoratore è dovuta:
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
fuori del caso di cui sopra, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30% della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale non superi i 12395 Euro l’anno.
I periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, i periodi di astensione facoltativa sono coperti da contribuzione figurativa.
Le normative e le pratiche possono cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi al dipartimento delle risorse umane per informazioni aggiornate.
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