Si hanno diritto a tre giorni complessivi di permessi retribuiti all’anno per i seguenti motivi:
- In caso di decesso o grave infermità del coniuge, anche legalmente separato
- In caso di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore.
Per usufruire di tali permessi bisogna comunicare al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso e i giorni nei quali sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e non lavorativi.
Nel caso di grave infermità, è possibile concordare col datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
Tale accordo deve essere stipulato in forma scritta e deve specificare i giorni di permesso sostituiti e deve contemplare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Tale riduzione dell’orario deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità. Quando è in corso tale espletamento della riduzione dell’orario dell’attività lavorativa il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104.
Per usufruire dei permessi retribuiti bisogna presentare adeguata documentazione:
in caso di grave infermità bisogna presentare idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice
in caso di decesso va presentata documentazione attestante l’evento o nei casi consentiti una dichiarazione sostitutiva.
Congedo per gravi motivi familiari
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tali gravi motivi sono individuati in:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Il congedo può essere usufruito dal lavoratore per un periodo massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il periodo di due anni si calcola secondo il calendario; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
La concessione di tali permessi straordinari può essere anche parziale o dilazionata nel tempo.
L’azienda può anche negare la concessione del congedo al lavoratore, ma tale diniego deve essere motivato in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
L’azienda assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica amministrazione.
L’azienda è comunque tenuto a esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo e a comunicarne l’esito al dipendente.
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Qualora l’azienda abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni.
L’azienda può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Nel caso in cui un lavoratore non possa più usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti, nel caso di decesso di uno dei congiunti per i quali se ne ha diritto, può richiedere i congedi per gravi motivi familiari.
Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, l’azienda è tenuta a esprimersi entro 24 ore, e a motivare l’eventuale diniego con eccezionali ragioni organizzative e ad assicurarne la fruizione entro i sette giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di richiesta di fruizione dei congedi per gravi motivi familiari
per le patologie che richiedono assistenza bisogna mostrare adeguata certificazione medica emessa da specialisti del SSN o con essi convenzionati. La certificazione di tali patologie deve essere presentata contestualmente alla richiesta del congedo.
Per quanto riguarda invece la richiesta di congedi relativi alla propria situazione personale occorre che il dipendente fornisca una dichiarazione espressa sulla persistenza di tale condizioni.
L’azienda comunica alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo, l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Le normative e le pratiche possono cambiare nel tempo, quindi è consigliabile consultare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi alla propria organizzazione sindacale per informazioni aggiornate.
Per gli AA/VV on duty: vi ringraziamo in anticipo e ci aiuterete a mantenere queste notizie aggiornate. Grazie.