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Tipi di contratto


tipi di contratto

Art. 3 – Contratto a Tempo Determinato

Fatte salve diverse previsioni della parte generale del CCNL del Trasporto Aereo e ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2 del d.lgs 368/2001 e s.m.i., il contingente massimo delle assunzioni di Assistenti di Volo a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 del citato decreto è fissato nel limite del 20% rispetto all’organico della categoria in forza a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.


Art. 4 – Contratto a Tempo Parziale

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, viene stabilito quanto segue. L’Azienda si riserva di accogliere le domande di assunzione o di trasformazione compatibilmente con le esigenze aziendali.

L’individuazione dei periodi di prestazione dell’attività lavorativa nelle diverse forme di part-time disciplinate dai successivi punti sarà concordata tra la Compagnia, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, e l’Assistente di Volo, in relazione alle proprie esigenze.

Sono previste le seguenti tipologie di lavoro a tempo parziale:

Le parti rinviano alla contrattazione aziendale l’eventuale applicazione di clausole elastiche o flessibili.


Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro

Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale.

L’accesso dei lavoratori al tempo parziale ed il loro rientro a tempo pieno avverrà in base ai seguenti criteri prioritari:

  1. Dipendenti con figli o familiari conviventi portatori di handicap grave;
  2. Dipendenti genitori unici o affidatari;
  3. Dipendenti con almeno 1 figlio di età inferiore ai 6 anni;
  4. Anzianità di servizio e anzianità anagrafica (per l’Assistente di Volo);
  5. Anzianità di qualifica e anzianità anagrafica (per la qualifica superiore).

Il personale a tempo parziale potrà richiedere il rientro a tempo pieno, trascorsi almeno 12 mesi. A tali richieste verrà fornito riscontro positivo dall’Azienda soltanto nel caso in cui le esigenze tecnico-organizzative lo consentano e tenuto conto della presenza di nuove richieste di trasformazione a part-time.

Le domande di passaggio a tempo parziale e di rientro a tempo pieno, che verranno protocollate dall’azienda, dovranno essere fatte pervenire alla compagnia entro il 1° agosto di ogni anno, per avere effetto, se accolte, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

L’Azienda fornirà risposta sull’esito delle domande ai richiedenti, entro e non oltre il 30 novembre.


Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale viene stipulato per iscritto. Il personale a tempo parziale può richiedere variazioni delle modalità e quantità di effettuazione del part-time, secondo le procedure previste. A tali richieste verrà fornito riscontro positivo dalla Compagnia nel caso in cui le esigenze tecnico-organizzative lo consentano e tenuto conto della presenza di nuove richieste di trasformazione a part-time.

In caso di assunzioni di personale full-time, la Compagnia darà precedenza al personale con la stessa qualifica con contratto di lavoro part-time, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta. L’assistente di volo assunto a tempo indeterminato part-time potrà richiedere per iscritto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno: la richiesta verrà presa in esame dall’Azienda in base alla data di presentazione della stessa compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

Ferma restando la predeterminazione della collocazione calendariale dell’attività lavorativa nell’ambito dell’arco temporale preso a riferimento, gli avvicendamenti verranno comunicati ai lavoratori a tempo parziale mediante la pubblicazione del turno del mese.

L’accoglimento delle domande d’accesso alle diverse tipologie di part-time, ovvero di ripristino della prestazione lavorativa da part-time a full-time, avviene compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’Azienda.

L’Azienda utilizzerà le RSA/RSU, entro il mese di novembre di ogni anno, le informazioni sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili per la trasformazione.



Istituti retributivi e normativi.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale tutti gli istituti sia normativi che retributivi sono direttamente proporzionati in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

La retribuzione mensile sarà corrisposta nei soli mesi di prestazione lavorativa.

I ratei della 13ª mensilità verranno computati sulla base dei mesi di servizio programmati prestati nell’anno solare.

La spettanza annuale di ferie sarà determinata, rispetto alla previsione contrattuale, proporzionalmente ai mesi di servizio prestato nell’anno ed il periodo di godimento delle stesse così riprogrammato, sarà comunicato dall’Azienda entro i termini contrattuali.

Nell’ambito della contrattazione aziendale verranno definite modalità di riprogrammazione della parte variabile della retribuzione.


Disposizioni finali.

Il trattamento economico di malattia decorrerà unicamente per i mesi/settimane di effettivo servizio programmato.

Durante i periodi di inattività non vi è l’obbligo per il dipendente di comunicare o certificare l’infermità eventualmente insorta a meno che la prognosi di detta infermità interessi anche il periodo di ripresa dell’attività; in tal caso ai soli fini degli obblighi di accertamento medico-legali presso le Strutture Sanitarie competenti, il dipendente dovrà comunicare alla Compagnia l’infermità sin dal momento del suo insorgere.

In caso di malattia o infortunio insorti nel periodo di inattività che si prolunghino anche nel periodo programmato di attività, il dipendente è tenuto ad informare l’Azienda almeno cinque giorni prima della data programmata di inizio attività, salvo casi di impossibilità sopravvenuta, rimanendo comunque fissato l’obbligo dell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di assenze per malattia o infortunio a decorrere dalla data programmata di ripresa del servizio.

Per il trattamento economico della maternità troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge. I contributi previdenziali saranno dovuti, nei limiti previsti dalle norme di legge, per i soli periodi di attività.

L’importo spettante a titolo di “Assegno familiare” sarà determinato in base all’applicazione delle norme di legge in materia. Ai fini del congedo del periodo di preavviso, sarà computata la somma dei periodi programmati di effettivo servizio.

La normale durata delle uniformi sarà determinata sulla base dei periodi di servizio effettivo.


L’Assistente di Volo è tenuto a ritirare i turni di servizio e le comunicazioni aziendali prima della ripresa programmata dell’attività secondo le modalità previste in sede aziendale.

Per gli istituti e gli aspetti non espressamente menzionati nel presente articolo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.


NOTA IMPORTANTE: Alcune informazioni contenute in questa sezione potrebbero non essere aggiornate.